Consulenza amministrativa, fiscale, tributaria,
societaria, commerciale e del lavoro.

Agenzia delle Entrate – Risposta a Interpello n. 74/2024 del 21 marzo 2024 – Welfare Aziendale – Servizi di mobilità sostenibile –

A pochi giorni di distanza dalla risposta 57, l’Agenzia delle Entrate con un nuovo interpello, affronta il tema dei servizi di mobilità sostenibile offerti alla generalità o a categorie di dipendenti attraverso un’app informatica.

Detti servizi, a determinate condizioni, possono rientrare tra le deroghe di cui all’art. 51 comma 2 lett. f), beneficiando della esclusione dal reddito dei corrispondenti valori.

La società istante progetta di realizzare un’applicazione informatica, destinata ai propri dipendenti e che verrebbe offerta anche ad imprese terze sulla base di apposito contratto, che dia la possibità accedere ad una serie di servizi di mobilità sostenibile, per il tragitto casa lavoro, tra i quali:

carsharing relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico;
ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
bikesharing;
scootersharing relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico;
monopattino elettrico;
utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).

In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E) che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:
le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del Tuir.
Non rileva chi mette a disposizione le opere e i servizi poichè gli stessi possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

Secondo la risoluzione 55/E, rientra nel perimetro applicativo della norma solo le opere e i servizi che perseguono le predette finalità e, si configura la fattispecie disciplinata dalla disposizione in esame nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione.

Laddove, infatti, l’opera e/o il servizio fossero predisposti dal datore di lavoro o dal terzo erogatore in ragione di specifiche esigenze del singolo lavoratore o dei suoi familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati, si configurerebbe un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro che, come detto, non è contemplata nell’ambito di applicazione della lettera f) in esame.

L’Agenzia delle Entrate in linea con la richiamata prassi, nello specifico anche con quella non richiamata direttamente (cfr. interpello 329/2022), ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro casa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.

Risposta n. 74_2024

Lascia il tuo commento

*