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Interpello Agenzia delle Entrate Risposta 164/2018 del 28.12.2018

L’Agenzia delle Entrate in questo interpello chiarisce la propria posizione in merito alla cumulabilità del Bonus Asilo nido, erogato dall’INPS, con le somme erogate dal datore di lavoro per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. f/bis.

In particolare L’AdE tiene a precisare che: “nella fattispecie in esame si ritiene che non possa trovare applicazione il regime esentativo di cui alla più volte citata lett.  f-bis), in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico dell’istante, dal momento che, per tali oneri, quest’ultimo ha ricevuto dall’INPS il “bonus asilo nido”, per un importo pari ad euro 1.000, che non ha concorso a formare il reddito imponibile dell’istante.

Conseguentemente, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui alla più volte citata lett. f-bis) del TUIR, opererà solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS. Solo in tale ultima ipotesi, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di eduzione e istruzione e le spese per la frequenza dell’asilo nido risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.”

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