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Interpello Agenzia delle Entrate Risposta 10 del 25.01.2019

Con l’interpello del 25 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ci ricorda quando i servizi previsti dalla lettera f dell’art. 51 c.2 TUIR non generino reddito imponibile in capo al lavoratore in particolare, secondo AdE e come sappiamo, è necessario che i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha più volte precisato (da ultimo, con circolare 23 marzo 2018, n. 5/E, che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel c.2 dell’art. 51 del TUIR ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Sappiamo che per categoria di lavoratori si deve intendere, a mente della prassi della stessa AdE, qualsiasi gruppo omogeno di lavoratori, individuabile con criteri oggettivi e a questo proposito nella circolare 5E ci viene ricordato “che l’espressione categorie di dipendenti non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

È pertanto condivisibile la posizione di AdE in merito alla categoria dei “manager” ove all’interno dell’interpello in commento, ritiene che “costoro non configurino una “categoria di dipendenti” in quanto per l’amministratore unico nel caso in esame è assente il requisito della subordinazione, e conseguentemente “non torna applicabile l’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR laddove il regime di favore è riconosciuto sempreché l’offerta sia rivolta, tra l’altro, a “categorie di dipendenti” mentre per l’unico direttore di sala l’agenzia delle entrate ritiene che l’offerta sia effettuata ad personam: “dal momento che l’erogazione dei beni welfare in suo favore configura, ad avviso della scrivente, un’offerta ad personam, anche in considerazione della circostanza che i servizi aventi finalità di educazione e istruzione (frequenza corso privato di lingua per i figli), nonché di assistenza sociale e sanitaria (assistenza domiciliare ai familiari anziani) non sono riconosciuti, neanche in misura graduata, agli altri destinatari del Regolamento…”.

Da ciò ne discende, che qualora l’offerta fosse stata rivolta, anche alle altre categorie di dipendenti destinatarie del regolamento ovvero fosse stata rivolta alla generalità dei dipendenti, anche in misura graduata, i destinatari avrebbero potuto godere del regime di favore riconosciuto dall’art. comma 2, lettera f) e avrebbe potuto trovare applicazione il regime fiscale esentativo previsto della successiva lettera f-bis) dell’articolo 51 del TUIR.

Quindi per l’Agenzia un conto è definire una categoria ampia anche se nello specifico momento un solo dipendente rientra nella fattispecie, diverso è il caso in cui l’organizzazione dell’azienda preveda un’unica figura per un determinato ruolo e utilizzare questo ruolo per individuare una categoria, equivale ad aggirare l’ostacolo del divieto dell’erogazione ad personam.

Ciò si desume leggendo la circolare, la 326/97 poiché nella stessa si ritiene valida, ai fini della ricostruzione l’offerta del datore di lavoro che qualora rivolta “alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti anche se, poi, di fatto venga utilizzato da uno soltanto dei destinatari dell’offerta”.

Pertanto si può ritenere possibile, ad esempio, fare un’offerta alla generalità dei dipendenti che hanno un figlio anche se nello stesso anno all’interno dell’impresa abbiamo un solo dipendente che ha un figlio, mentre non è certamente possibile definire una categoria con un ruolo che nell’organizzazione aziendale debba essere ricoperta da sola una persona.

Importanti sono anche le precisazioni intervenute in merito al regolamento aziendale. Lo stesso interpello prevede che:

Affinché un regolamento configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere, quindi, non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro.
In tal caso, infatti, l’atto nella sostanza sarebbe qualificabile come volontario. Nel caso di specie, peraltro, l’istante ha precisato che il predetto regolamento ha durata annuale, salvo tacito rinnovo. Ciò premesso, sul presupposto che il predetto regolamento non sia modificato in peius a danno dei lavoratori, nel periodo di vigenza dello stesso — fermo restando che potrà invece essere modificato in melius tenendo conto delle esigenze e dei suggerimenti del Lavoratori con finalità di miglioramento dell’offerta e della fruizione di servizi welfare —, si ritiene che gli oneri relativi al benefit riconosciuto alla categoria dei dipendenti addetti alla sala, consistente in un check up cardiaco, previsto nella bozza di Regolamento in parola, sono deducibili ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.

Si ricorda che l’istante in particolare aveva nel chiedere la conferma della deducibilità ai sensi dell’art. 95 del TUIR nel regolamento aveva dichiarato quanto segue:
Il presente regolamento è un documento che, anche se unilateralmente predisposto dall’azienda Alfa SRL, è vincolante per la stessa azienda per tutta la sua durata temporale in quanto una volta acquisito dai Lavoratori assume natura di contratto e quindi fonte di obbligo negoziale;
La manifestazione di volontà del Lavoratore produrrà diritti e obblighi a carico delle Parti come di Seguito specificati:

  • Ciascun Lavoratore beneficiario aderendo all’offerta di servizi acquista la titolarità di un diritto soggettivo al quale è correlato l’obbligo di adempiere di Alfa srl a quanto stabilito nel presente Regolamento (…);
  • Per tutta la durata del presente regolamento, Alfa Srl si impegna a tener conto delle esigenze e dei suggerimenti dei Lavoratori con finalità di miglioramento dell’offerta e della fruizione di servizi welfare”. Inoltre, nella bozza del medesimo è precisato che il regolamento stesso decorre “dal 1° gennaio 201X ha durata annuale e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata all’altra parte con un preavviso di tre mesi rispetto all’ordinaria scadenza”.

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