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Agenzia delle Entrate Ris. 78/2018 del 19.10.2018

Con questo importante interpello l’Agenzia delle Entrate ci ricorda, richiamando gli stessi concetti già espressi sia nella circolare 28/E 2016, che nella circolare 5/E 2018, che per accedere alla detassazione si deve necessariamente verificare, al termine del periodo previsto dal contratto cd. periodo congruo, ovvero di maturazione del premio,  un incremento di produttività, redditività ecc.

“Non è, pertanto sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.”

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