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Tassazione delle auto aziendali in uso promiscuo: novità normative e chiarimenti interpretativi

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Il trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti nel 2025, voluto dal legislatore, ha generato notevoli incertezze negli uffici amministrativi delle imprese, non solo per la frequenza delle casistiche nella prassi, ma anche per l’impatto economico e organizzativo che tali benefit generano. Negli ultimi mesi, l’Agenzia delle Entrate, l’agenzia delle entrate, prima con la circolare 10/2025 e successivamente con i due interpelli di cui si dira successivamente, ha progressivamente chiarito il quadro interpretativo.

Con la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) il legislatore ha inteso riorientare la disciplina verso obiettivi di transizione ecologica, introducendo un nuovo sistema di calcolo del fringe benefit, più favorevole per i veicoli a basse emissioni, apparentemente dimenticando di verificare quanti milioni di veicoli fossero nella pancia dei parchi auto delle aziende. Alla svista del legislatore ha successivamente posto rimedio, il D.L. 19/2025, conv. in L. 60/2025, che ha dettato una disciplina transitoria per consentire un’applicazione graduale delle novità.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, ha fornito le prime istruzioni applicative, mentre le risposte ad interpello n. 192/2025 e n. 233/2025 hanno chiarito due profili specifici: il ruolo della data di consegna del veicolo e la rilevanza degli optional richiesti dal dipendente.

La nuova disciplina dal 1° gennaio 2025

Con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo non è più legata alle emissioni di CO₂, bensì alla tipologia di alimentazione:

– 50% del valore convenzionale per veicoli tradizionali;

– 20% per veicoli ibridi plug-in;

– 10% per veicoli elettrici.

Il valore convenzionale resta ancorato al metodo forfetario: 15.000 km × costo chilometrico ACI, con pubblicazione annuale delle tabelle entro il 31 dicembre.

Elemento cruciale, per l’applicazione della nuova disciplina, è la necessità che contratto, immatricolazione e consegna si collochino interamente dal 1° gennaio 2025. In mancanza di uno di questi requisiti, il nuovo regime non può trovare applicazione.

Per i veicoli di nuova immatricolazione, con contratti stipulati e consegnati dal 1/1/2025:

Regola generale: 50% × (15.000 km × costo ACI)

Riduzioni:

10% per auto elettriche

20% per ibride plug-in

Esempio: auto elettrica immatricolata e concessa a febbraio 2025 → tassazione pari al 10% del valore convenzionale ACI.

La disciplina transitoria

Il legislatore, al fine di evitare effetti distorsivi, ha previsto una fase transitoria, che ha consentito di applicare il regime previgente (percentuali 25%–60% in base alle emissioni) in due casi:

  1. veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
  2. veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025.

Quindi con la consegna del veicolo avvenuta successivamente al 30 giugno 2025, si esce dall’ambito transitorio e occorre verificare se sussistono i requisiti per il nuovo regime; in difetto, si applica il criterio del valore normale (art. 51, c. 3 TUIR).

L’interpello n. 192/2025: L’importanza centrale della consegna

Il primo dei due interpelli di nostro interesse ha chiarito un punto delicato. La società istante aveva stipulato contratti di assegnazione nel dicembre 2024, ma con consegna dei veicoli programmata per il luglio 2025. L’istante si chiedeva se la stipula entro il 2024 fosse sufficiente a mantenere il vecchio regime.

L’Agenzia ha risposto negativamente: la data di consegna è elemento dirimente. Se essa è successiva al 30 giugno 2025, non opera la disciplina transitoria. In questi casi, non trovando applicazione né il vecchio né il nuovo regime, non è applicabile il criterio della determinazione forfettaria di cui all’art. 51 comma 4 del TUIR e la tassazione avviene sulla base del valore normale, imputando al reddito solo la quota riferibile all’uso privato.

La data di effettiva consegna aggiunge un adempimento agli Studi che assistono le aziende, poiché la verifica non potrà limitarsi alla documentazione contrattuale essendo necessario considerare la data effettiva di consegna del veicolo, elemento che in molti casi dipende da fattori produttivi o logistici.

L’interpello n. 233/2025: Gli optional

Un ulteriore chiarimento si è aggiunto con l’interpello n. 233/2025, incentrato sugli optional richiesti dai dipendenti (ad esempio, interni in pelle o sistemi multimediali avanzati, cerchi in lega, un colore come tale riconosciuto) con pagamento a loro carico tramite trattenuta in busta paga.

Il quesito proposto, affrontava la questione relativa alle somme, elargite dai dipendenti a copertura del costo di determinati optional sulle vetture, potessero essere portate in diminuzione del valore del fringe benefit determinato forfettariamente e riscontrabile nelle tabelle ACI.

L’Agenzia negando tale possibilità, rammentava all’Istante che:

“la disposizione contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente», deve intendersi riferita, come si evince dalla citata circolare n. 326 del 1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

La citata disposizione disciplina, infatti, esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI. Nella determinazione di tali valori l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso. Pertanto, non rientrano nella determinazione di tale valore eventuali optional.”

Conseguentemente, secondo l’Agenzia delle Entrate:

–           il calcolo ACI è forfetario e tiene conto solo del prezzo di listino standard;

–           gli optional non rientrano nella valorizzazione convenzionale;

–           di conseguenza, i costi degli optional non riducono il fringe benefit tassabile, che resta quello determinato sulla base ACI.

Implicazioni pratiche:

Dalla lettura coordinata della circolare e degli interpelli emergono tre direttrici operative:

  1. Nuovo regime agevolato: applicabile solo se contratto, immatricolazione e consegna si collocano nel 2025;
  2. Disciplina transitoria: valida per consegne fino al 30 giugno 2025, a condizione che l’ordine sia avvenuto entro il 31 dicembre 2024;
  3. Valore normale: criterio residuale, da applicare ogniqualvolta manchi il coordinamento dei requisiti richiesti o la consegna avvenga dopo il 30 giugno 2025.

A ciò si aggiunge l’esclusione di qualunque impatto degli optional dal calcolo del fringe benefit.

Per i professionisti che assistono le aziende, diventa indispensabile adottare un approccio documentale rigoroso: verificare la data dell’ordine e del contratto di concessione; acquisire la documentazione di immatricolazione; monitorare la data di consegna al dipendente.

La riforma del 2025, letta alla luce della Circolare 10/E e l’interpello 192/2025 confermano l’impianto normativo e la volontà di favorire la mobilità sostenibile, premiando i veicoli a basse emissioni. Tuttavia, le condizioni applicative sono stringenti e impongono alle aziende e agli studi professionali che le assistono, una gestione accurata dei tempi contrattuali e operativi.

Gli interpelli 192 e 233, seppur su profili diversi, evidenziano un approccio coerente: da un lato, l’insistenza sul momento della consegna come spartiacque temporale; dall’altro, la riaffermazione della natura presuntiva e intangibile del calcolo ACI.

Per gli operatori, la sfida è ora quella di trasformare queste regole in procedure interne chiare e controllabili, capaci di garantire certezze a datori di lavoro e lavoratori, nel rispetto delle finalità ambientali e fiscali del legislatore.

 

Scenario Regola dalla circolare 10/E Chiarimento interpello Esempio pratico
Vecchio regime (fino al 31/12/2024) Tassazione forfetaria basata su tabelle ACI (25%–60% a seconda delle emissioni CO₂). Confermato. Vale fino alla naturale scadenza dei contratti stipulati entro il 2024. Auto concessa nel 2023, 140 g/km → 30% × (15.000 km × costo ACI).
Nuovo regime (dal 1/1/2025) Tassazione forfetaria 50% (regola generale); 20% ibride plug-in; 10% elettriche. Richiede contratto, immatricolazione e consegna dal 2025. Confermato dall’Agenzia (interp. 192: i tre requisiti devono coesistere). Auto elettrica immatricolata e consegnata a febbraio 2025 → 10% × (15.000 km × costo ACI).
Disciplina transitoria (1/1–30/6/2025) Vecchio regime applicabile se: – veicolo concesso 1/7/2020–31/12/2024, oppure – ordinato entro 31/12/2024 e consegnato entro 30/6/2025. Interp. 192: la sola stipula del contratto entro il 2024 non basta se la consegna è dopo il 30/6/2025. Conta la data effettiva di consegna. Contratto stipulato 27/12/2024, consegna maggio 2025 → tassazione col vecchio regime.
Consegna dopo 30/6/2025 (ordini 2024) Circolare: si esce dalla transitoria. Applicazione del criterio del valore normale (art. 51, c. 3 TUIR). Interp. 192 conferma: non si applica né vecchio regime né nuovo, ma il valore normale. Contratto dicembre 2024, consegna luglio 2025 → tassazione sul valore normale (uso privato documentato).
Optional a carico del dipendente Circolare: il fringe benefit è forfetario (tabelle ACI), prescinde dai costi reali. Interp. 233: gli optional non incidono sul calcolo ACI. Le somme pagate dal dipendente non riducono il fringe benefit. Fringe benefit ACI = 3.000 €. Dipendente paga 500 € optional → tassazione resta su 3.000 € (non 2.500 €).
Riassegnazione veicolo a nuovo dipendente – Se entro 30/6/2025 → si applica la transitoria. – Se dopo 30/6/2025 → criterio del valore normale. – Se veicolo nuovo dal 2025 → nuovo regime. Conferma indiretta: serve sempre verificare contratto + immatricolazione + consegna in base alle date. Auto concessa a dip. nel 2023, riassegnata a marzo 2025 → vecchio regime. Se riassegnata a settembre 2025 → valore normale.

Simone D’Ario, Massimiliano Matteucci.

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